Art. 1.

      1. Al fine di garantire la continuità nel diritto allo studio degli alunni con disabilità, i docenti specializzati in attività di sostegno con contratto a tempo indeterminato, prima di poter chiedere il trasferimento su posto disciplinare, permangono sul posto organico di sostegno per un periodo non inferiore a dieci anni, assicurando comunque il sostegno allo stesso alunno per la durata di un intero grado di istruzione.